Segnalazione errori nella banca dati Normattiva.it

Sin dal 2010 è attiva e consultabile una banca dati istituzionale, www.normattiva.it, la quale comprende “l’intero corpus normativo statale dei provvedimenti numerati (leggi, decreti legge, decreti legislativi, altri atti numerati), dalla nascita dello Stato unitario, valutato, al 31 dicembre 2009, in circa 75.000 atti”, consentendo a chiunque, e gratuitamente, di poter accedere in qualunque istante al testo “vigente” (attenzione a questo termine!), oltre che a quello “storico”, di tutti questi provvedimenti.

Addirittura si parla, come anticipato recentemente dallo stesso Presidente del Senato Pietro Grasso, di integrare tale banca dati anche con la normativa regionale.

Non v’è chi non veda, pertanto, la straordinaria utilità di tale encomiabile servizio, ritenuto giustamente da tutti (cittadini, operatori, organi di polizia e di controllo e, in particolare, dai magistrati) una sorta di “vangelo” sulla vigenza dei riportati testi di “legge”.

Del resto si tratta di un servizio istituzionale, realizzato e gestito dal Poligrafico e Zecca dello Stato, in collaborazione con la stessa Corte di Cassazione, ed ospitato sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Camera e del Senato.

E’ di tutta evidenza, quindi, che il testo di tutte le norme riportate deve effettivamente e sicuramente essere quello corretto e vigente, per evitare errori forieri di pericolose conseguenze.

In realtà, purtroppo, non è sempre così.

Per esempio, e solo rimanendo alla Parte IV (Gestione rifiuti) del D.L.vo 152/06, cosiddetto Testo Unico Ambientale, si segnalano questi errori.

  1. Tutti coloro che si occupano di questa disciplina sanno che il testo vigente di ben quattro articoli del medesimo (188, 190, 191 e 193) non è quello risultante dalle modifiche operate dal D.L.vo 205/2010, ma quello precedente, in quanto questa modifica sarà vigente solo nel momento in cui sarà pienamente in vigore il Sistri. Orbene, se si effettua una ricerca su Normattiva è rinvenibile – e da 6 anni – il nuovo testo, cosa che, per es., ha indotto in errore anche la stessa Corte di Cassazione (Cass. Pen. 20 marzo 2014, n. 13025).
  2. Ancor più grave e “pericoloso” è il fatto che il testo degli allegati D e I della parte IV, non tengono per nulla conto di quella situazione che tutti coloro che si occupano della gestione dei rifiuti ben sanno, ovvero che dal 1 giugno del 2015 i rispettivi testi sono mutati alla luce delle Dec. 2014/955/CE e Reg. 2014/1357/CE, spazzando finalmente via da quel giorno tutto quanto sciaguratamente introdotto dall’art. 13 del D.L. 91/2014, conv. nella L. 116/2014, alla luce del notissimo principio per cui tali normative europee non solo sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, ma anche prevalenti rispetto a tutte le altre eventuali disposizioni normative dei medesimi stati (si veda in tal senso persino la chiarissima posizione della stessa Corte Cost., sentenza 23 aprile 1985, n. 113).

Notissimo sì, ma non per Normattiva.

Ed il fatto che i redattori di Normattiva non tengano conto della disciplina europea lo riteniamo di una gravità inaudita, e foriera di gravi problemi interpretativi e – specialmente, ahimè – applicativi.

Si registrano in tal senso non solo alcuni recenti interventi di distratti commentatori, probabilmente tratti in inganno dalla banca dati istituzionale, ma purtroppo anche pronunce della stessa Suprema Corte di Cassazione (tra le più recenti si veda Cass. Pen. 9 novembre 2016, n. 46897), che in motivazione richiamano il vecchio testo del citato All. D, in realtà abrogato e sostituito da quasi due anni.

Ciò ovviamente è di una gravità assoluta. Non abbiamo certo bisogno di generare confusione su confusione in operatori, organi di controllo e magistrati.

Del resto rilevammo questi problemi già due anni fa nella Relazione che tenni il 22 febbraio 2015 a Scandicci, nell’ambito della Scuola Superiore della Magistratura, con particolare riferimento proprio agli obblighi del produttore dei rifiuti ex art. 188 TUA e sulla corretta classificazione dei medesimi. Ma evidentemente tale “segnalazione” passò inosservata.

Tutto ciò premesso, chiediamo che al più presto tutti i soggetti istituzionali coinvolti si attivino per garantire a questo encomiabile ed utilissimo servizio di operare evitando pericolosissimi dubbi, problemi ed interpretazioni fuorvianti, che fanno solo del male a chi si vuole occupare di ambiente in modo ineccepibile e responsabile.

Piacenza, 27 marzo 2017

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