
Dal 21 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 104/2017, che reca l’“Attuazione della
direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che
modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della L. n. 114 del 9
luglio 2015”, modificando così in particolare la Seconda Parte del D. Lgs. 152/2006.
L’attuale disciplina introduce delle rilevanti novità, a partire dal nuovo riparto di
competenze tra Stato e Regioni, il procedimento unico ambientale per i progetti di
competenza statale ed il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Vengono
rafforzate anche l’inchiesta pubblica e le procedure di verifica di ottemperanza delle
condizioni ambientali previste nei provvedimenti di valutazione ambientale, oltre a un
inasprimento del sistema sanzionatorio nel caso di violazioni accertate.
Il Decreto fornisce una serie di nuove definizioni tra qui quella sugli impatti ambientali,
che identificano gli effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita e delle specie
quali risorse essenziali, per garantire la loro protezione contribuendo ad una maggiore
tutela ambientale e preservare così anche la capacità di riproduzione degli ecosistemi.
Nell’ambito della VIA sono presi ad esame gli effetti significativi diretti e indiretti del
piano, programma o progetto sia sulla popolazione e quindi sulla salute umana sia sulla
biodiversità, sull’ecosistema ma anche sui beni materiali, sul patrimonio culturale e sul
paesaggio, tutti elementi coinvolti e tutelati nella loro interconnessione.
La nuova VIA si articola in una fase di preparazione del rapporto di valutazione degli
impatti ambientali da parte del committente, nello svolgimento di una consultazione
pubblica, cui segue l’esame e la conclusione motivata dell’autorità competente. Il
progetto, che deve essere presentato dal proponente e che consiste nella realizzazione
dei lavori di costruzione, di impianti od opere o altri interventi impattanti sull’ambiente
naturale o sul paesaggio, deve essere redatto con un livello di dettaglio almeno
equivalente al progetto di fattibilità ex art. 23, 5 e 6 comma, del D. Lgs. 50/2016, in
modo da consentire già in tale fase una valutazione più approfondita degli impatti
ambientali.
Per quanto riguarda i progetti di infrastrutture e impianti energetici, lo Stato attrae a sé
la competenza sulle relative procedure di VIA, nell’ottica di garantire sul tutto il
territorio nazionale un’uniformità e omogeneità della disciplina. Le Regioni e le
province autonome possono invece disciplinare con proprie leggi e regolamenti le
modalità e l’organizzazione delle funzioni amministrative in materia di VIA, con
l’intento di semplificare e coordinare i procedimenti, definendo anche le tariffe da
applicare ai proponenti per la copertura dei costi delle attività istruttorie e di
monitoraggio del procedimento, oltre a individuare la destinazione d’uso dei proventi
ricavati dalle sanzioni comminate.
Anche a livello statale si tende ad ottimizzare le strutture tecnico amministrative di
supporto, in modo da migliorare la performance della Commissione VIA e il suo
coordinamento con la Direzione Ministeriale, istituendo peraltro un Comitato Tecnico a
supporto della Commissione per velocizzare le istruttorie. Viene inoltre stabilito un
sistema di retribuzione per i componenti della Commissione e del Comitato
commisurata alla effettiva attività svolta.
All’interno delle fasi del procedimento i vari termini sono tutti perentori e i tempi per la
conclusione dell’iter sono ridotti a 195 giorni complessivi. La procedura diventa più
snella già dalla fase di verifica di assoggettabilità del progetto alla VIA, il proponente
potrà infatti presentare uno studio preliminare ambientale ai fini dello screening senza
gli ulteriori elaborati progettuali, necessari però, e con un livello informativo più
dettagliato, nella successiva fase procedimentale.
Tra le novità più rilevanti per i progetti di competenza statale troviamo inoltre la
possibilità per il proponente di chiedere al Ministero, in alternativa alla VIA, un
Provvedimento Unico Ambientale che sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi
riconducibili a fattori ambientali. Questo Provvedimento Unico Ambientale trova la sua
collocazione ottimale in materia di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, di
immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, posa in mare di cavi e
condotte, autorizzazioni paesaggistiche, culturali e di vincolo idrogeologico e
antisismiche. Il Provvedimento Unico Ambientale abbraccia così l’indicazione del
provvedimento di VIA nonché i titoli abilitativi compresi nel medesimo. Tale
provvedimento è emanato a seguito di una conferenza di servizi alla quale partecipano il
proponente e tutte le Amministrazioni competenti e potenzialmente interessate al
rilascio del provvedimento di VIA e dei suddetti titoli abilitativi.
A livello regionale invece il procedimento autorizzatorio unico mira a fornire una
disciplina uniforme per le amministrazione regionali per il rilascio della VIA e dei titoli
abilitativi. Quando è necessario sottoporre a VIA un progetto si deve attivare il
procedimento autorizzatorio unico regionale, ove nell’ambito della conferenza di servizi
vengono acquisite tutte le autorizzazioni, licenze, documenti comunque denominati
necessari alla realizzazione del progetto.
La nuova disciplina introduce anche nuovi rapporti tra VIA e Autorizzazioni per la
realizzazione di progetti, infatti la prima diventa propedeutica per il rilascio
dell’Autorizzazione che la ingloba. Altra novità riguarda la maggiore partecipazione e
trasparenza grazie al potenziamento dell’inchiesta pubblica.
L’Autorità emanante il provvedimento rimane titolare della procedura di verifica di
ottemperanza, di cui si avvale per diffidare i proponenti inadempienti fino alla revoca
del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, qualora
persistano situazioni di pericolo o di danno ambientale.
In caso di inadempienze procedurali relative a progetti realizzati, o in caso di
annullamenti giurisdizionali dei provvedimenti, l’Autorità dopo aver assegnato un
termine per permettere la regolarizzazione dell’inadempimento riscontrato, in caso di
ulteriore esito negativo potrà disporre la demolizione delle opere realizzate e il ripristino
dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile. Salvo i casi in cui il fatto
costituisca reato, le sanzioni amministrative previste vanno da € 35.000 a € 100.000.