Lettera all’On. Gian Luca Galletti (Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare)

Ch.mo Onorevole Galletti,

Le scriviamo come rappresentanti dell’Associazione Italiana Esperti Ambientali (AssIEA) per segnalarle lo stato di grave disagio in cui versano alcune centinaia di migliaia di imprese ed enti, e conseguentemente le migliaia di professionisti che le supportano, a causa di alcune disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.

Le difficoltà sono fondamentalmente connesse a tre nuclei tematici:

  1. Recenti disposizioni nazionali in materia d’individuazione dei rifiuti pericolosi e di attribuzione delle caratteristiche di pericolo;
  2. SISTRI – individuazione dei soggetti obbligati, obblighi di documentazione della corretta gestione del rifiuto e regimi sanzionatori applicabili;
  3. Concreta applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore del rifiuto.
1.      Recenti disposizioni nazionali in materia d’individuazione dei rifiuti pericolosi e di attribuzione delle caratteristiche di pericolo

In questi giorni, per la precisione il giorno 18 c.m., ovvero 180 giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 91/2014, sono divenute applicabili le nuove “linee-guida” nazionali per la classificazione dei rifiuti. Tali linee-guida, costituite da poche frasi e non da una trattazione sistematica di un tema così complesso1, hanno provocato le seguenti conseguenze.

  1. l’impossibilità di comprendere appieno le prescrizioni legislative, in quanto le indicazioni nazionali sono state apposte come premessa all’allegato D della quarta parte del D.Lgs. 152/2006, che traspone nell’ordinamento nazionale le prescrizioni di dettaglio in materia di classificazione dei rifiuti contenute nella Decisione 2000/532/CE, senza alcun coordinamento con il testo successivo, causando pertanto una serie di contraddizioni interne alla norma. Solo per citare uno dei possibili esempi, le linee-guida dopo aver dettagliato le modalità per pervenire ad una corretta classificazione dei rifiuti, specificano che: “Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso”, privando di qualsiasi valore le indicazioni precedenti;
    1. il contrasto tra la fonte nazionale e quella, sovraordinata, costituita dalle recenti disposizioni europee, Regolamento (UE) N. 1357/2014 e Decisione n. 955/2014/UE, che diventeranno applicabili dal 1° giugno 2015. Infatti, la premessa apposta nella parte iniziale dell’allegato D appare, anche secondo l’orientamento espresso dagli enti preposti, per alcuni aspetti incompatibile con le prescrizioni europee.

In considerazione di quanto esposto, le chiediamo di intervenire tempestivamente per evitare che le imprese italiane debbano sostenere inutili costi di adeguamento a disposizioni, peraltro non più conformi alle norme europee, che produrranno i loro effetti per poco più di tre mesi, e oltretutto applicabili solo nel nostro Paese, con gravi effetti in termini di riduzione della capacità competitiva delle aziende nazionali.

2.      SISTRI – individuazione dei soggetti obbligati, obblighi di documentazione della corretta gestione del rifiuto e regimi sanzionatori applicabili
2.1. Individuazione dei soggetti obbligati

Oltre 13mila imprese sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto di piccole quantità (inferiori a 30 chilogrammi o litri al giorno) di rifiuti pericolosi derivanti dall’esercizio della loro attività economica, ma a oltre quattro anni di distanza dall’introduzione del SISTRI non è ancora stato definitivamente chiarito se questi soggetti siano tenuti o meno ad usare il sistema di tracciabilità dei rifiuti durante la fase di trasporto dei loro rifiuti e, conseguentemente, a richiedere l’installazione della black-box sul veicoli aziendali.

L’art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006 dispone, al comma 1, che siano tenuti ad aderire al SISTRI: “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale” . La circolare 1/2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in proposito chiarisce che: “Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, deve intendersi riferita agli enti e imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi”, soggiungendo però che “pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto ad altra decorrenza”.

È di tutta evidenza che se, secondo l’interpretazione riportata, l’obbligo è previsto per gli enti e le imprese che “trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi”, le imprese e gli enti che trasportano rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti non esercitando quest’attività “a titolo professionale” sono del tutto esclusi degli obblighi di adesione al SISTRI indipendentemente dalla circostanza che siano iscritti alla categoria 2-bis o 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali.

La invitiamo pertanto a voler intervenire tempestivamente per fornire un’indicazione definitiva sulla questione, provvedendo ad eliminare le indicazioni fuorvianti contenute nel “Manuale operativo SISTRI” e le comunicazioni difformi inoltrate in questi giorni dal Contact center SISTRI.

2.2.   Obblighi documentali

Secondo l’art. 16 del D.Lgs. n. 205/2010, i nuovi testi degli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 produrranno effetti solo dal giorno successivo all’effettiva entrata in vigore del SISTRI, ma allo stato attuale non è ancora stato chiarito se l’effettiva entrata in vigore decorra:

  • dalla data di introduzione dell’obbligo d’uso del SISTRI per le diverse tipologie di soggetti

oppure

  • dalla data di completa applicazione del sistema, con il conseguente superamento per i soggetti tenuti a impiegare il SISTRI dell’obbligo di utilizzare formulari, registri di carico e scarico e modello unico di dichiarazione ambientale e del correlato apparato sanzionatorio.

La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 13025 del 20 marzo 2014, ritiene già vigente il “nuovo testo” dell’art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006, assumendo quindi che il SISTRI sia effettivamente in vigore. Tale interpretazione appare in contrasto con la scelta, operata in

considerazione delle gravi difficoltà nell’uso del sistema sperimentate in questi anni, di prolungare il periodo di affiancamento dei due regimi di documentazione della corretta gestione dei rifiuti.

Le chiediamo pertanto di intervenire per consentire alle imprese di comprendere quale sia, al momento, la vigente formulazione degli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/06.

Ricordiamo altresì che, alla luce di quanto dispone l’art. 3-bis del DL n. 101/13, «Fino al 31 dicembre 2015 […] continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano».

Ad oggi, le uniche sanzioni relative al SISTRI applicabili sono le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 260-bis commi 1 e 2 per i casi di omessa iscrizione al SISTRI ed omesso versamento del contributo per l’iscrizione al sistema da parte dei soggetti obbligati per legge.

Alla luce di quanto esposto, fino al 31 dicembre 2015 i soggetti per legge obbligati ad aderire al SISTRI dovranno provvedere:

  • alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190;
  • all’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’art. 193;
  • all’iscrizione al SISTRI;
  • al versamento del contributo per l’iscrizione al SISTRI.

Tutti gli ulteriori adempimenti connessi all’adesione al SISTRI, seppur obbligatori, non saranno soggetti a sanzione alcuna in caso di mancato adempimento, con l’ovvia conseguenza che la loro implementazione è demandata unicamente alla diligenza dell’operatore/gestore. Ma vi è di più, l’attuale articolazione del sistema SISTRI penalizza l’operatore rigoroso imponendogli un’inutile duplicazione di adempimenti burocratici e amministrativi, nel rispetto tanto del sistema previgente quanto del SISTRI.

Considerato che la permanenza di un doppio binario – vecchi e nuovi adempimenti per la tracciabilità – si muove in direzione opposta rispetto alle esigenze di semplificazione e snellimento procedurale auspicato dalle imprese, e che la scelta di mantenere in vita il precedente metodo di documentazione dei rifiuti costituisce una chiara conferma dell’attuale inadeguatezza del SISTRI, Le chiediamo di sospendere l’obbligo d’uso del sistema di

controllo per la tracciabilità dei rifiuti sino al momento in cui ne verrà garantita la piena capacità di rispondere alle esigenze di semplificazione degli adempimenti e di miglioramento della capacità di controllo per le quali è stato introdotto.

3.      Concreta applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore del rifiuto.

Dalla data, che come premesso non è di agevole individuazione, di effettiva entrata in vigore del SISTRI efficace anche il disposto di cui all’art. 188, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 come sostituito dal DLvo 205/10, secondo cui “il produttore iniziale dei rifiuti […] che consegni tali rifiuti ad un altro soggetto che ne effettui, anche in parte, il trattamento […] conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che essa sussiste anche nel caso in cui i rifiuti siano trasferiti per il trattamento preliminare ad uno dei soggetti consegnatari”.

Pensiamo alle conseguenti problematiche concrete e operative. Quale può essere il momento/documento che attesti la “fine” di tale catena? Una sorta di certificato di avvenuto recupero/smaltimento? E su quale modello? E materialmente come potrà un produttore seguire tale catena? Con quali poteri e strumenti di controllo delle modalità di gestione messe in atto dagli operatori intermedi della filiera? La questione si pone anche per il caso di soggetti iscritti al SISTRI, la cui responsabilità, stando al comma 2 del nuovo art. 188 “è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema”. Che cosa significa? Forse che occorrerà fare riferimento al momento in cui il gestore dell’impianto di trattamento definitivo dei rifiuti appone la propria firma sulla “Scheda Area Movimentazione” per considerare cessata la responsabilità del produttore iniziale del rifiuto?

Tali considerazioni, peraltro, introducono importanti riflessioni circa i profili attinenti la vigilanza ed il controllo. Quali verifiche potranno essere svolte sui soggetti non aderenti al SISTRI? Quale documentazione potrà essere loro richiesta al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui sono i destinatari? Pertanto, e a fronte di tali considerazioni, si reputa fondamentale un definitivo chiarimento del legislatore sul punto, al fine di evitare inevitabili controversie e problemi.

Tutti d’accordo – insomma – nel ritenere indispensabile un controllo della gestione dei rifiuti “dalla culla alla tomba”, ma solo se il legislatore pone in essere quelle indispensabili indicazioni “documentali” per rendere effettivo questo sacrosanto principio e, soprattutto, per garantire la tracciabilità non del veicolo che trasporta i rifiuti ma del singolo lotto dei medesimi. Una piena tracciabilità dei rifiuti, più che dei veicoli che li trasportano, è il presupposto irrinunciabile per consentire di attuare il principio della responsabilità estesa del produttore del rifiuto introdotto dalla direttiva 2008/98/CE.

Certi di poter contare sulla Sua attenzione e sensibilità, e mantenendoci a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.


1 Solo per citare uno dei possibili esempi, la pubblicazione “Hazardous waste. Interpretation of the definition and classification of hazardous waste”, predisposta dalle agenzie per la protezione dell’ambiente della Scozia, del Galles, e dell’Irlanda del Nord, consta di 147 pagine.

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