Preparazione per il riutilizzo. L’elemento decisivo per l’economia circolare

Preparazione per il riutilizzo. L’elemento decisivo per l’economia circolare

Ogni prodotto, dopo un ciclo di vita utile più o meno lungo, diventa un rifiuto. Il processo è però, in molti casi, reversibile. È indispensabile agire al più presto per garantire che i rifiuti ritornino a essere merci, prodotti conformi a tutti i requisiti previsti dalle norme cogenti e domandati dal mercato.

Da prodotto a prodotto

La “preparazione per il riutilizzo” è l’operazione di recupero che consente al prodotto che è divenuto un rifiuto di tornare ad essere esattamente quello stesso tipo di prodotto.

Attraverso una serie di attività di pulizia, riparazione e controllo, ciò che è stato dismesso riacquisisce le caratteristiche necessarie per l’immissione del prodotto sul mercato.

I vantaggi sono evidenti: i prodotti possono così essere utilizzati per due o più cicli di vita, ritardando il momento in cui dovranno essere avviati al riciclaggio o allo smaltimento.

La preparazione per il riutilizzo è considerata da oltre dieci anni dalla legislazione europea e nazionale come l’attività di recupero di rifiuti più efficiente e a minor impatto ambientale. La soluzione migliore per realizzare concretamente l’economia circolare. L’esatto contrario dell’usa e getta, dello spreco delle risorse naturali non rinnovabili o rinnovabili solo nel lungo periodo.

Bello, giusto e …impossibile

Priorità assoluta secondo le politiche e le normative ambientali dell’Unione Europea, ma impossibile, o molto difficile, da realizzare in Italia.

Secondo alcuni, infatti, nel nostro Paese sarebbe necessario un decreto ministeriale per ogni tipologia di rifiuto da sottoporre ad operazioni autorizzate di recupero. Centinaia di nuove norme, e conseguentemente decine di anni, per stabilire quali dovranno essere le caratteristiche di dettaglio del prodotto ottenuto dal trattamento di preparazione per il riutilizzo o di recupero.

I sostenitori di questa tesi ritengono che i decreti sarebbero necessari per evitare un’eccessiva discrezionalità degli enti pubblici che rilasciano le autorizzazioni indispensabili per svolgere le attività di recupero. La discrezionalità è però impossibile: ogni ente che rilascia le autorizzazioni è tenuto a disporre che le operazioni di preparazione per il riutilizzo o di recupero generino prodotti in tutto e per tutto conformi alle norme europee e nazionali già vigenti. Lo impongono già le norme sulla “cessazione della qualifica di rifiuto” europee e nazionali quando prescrivono che: «La sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti» (art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e art. 6, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE come modificata dalla Direttiva 2018/951/UE).

Dal 2008, anno di approvazione della Direttiva quadro sui rifiuti, ad oggi l’Unione europea ha elaborato tre regolamenti sulla “cessazione della qualifica di rifiuto” (End of Waste), nessuno dei quali sulla preparazione per il riutilizzo.

In Italia i decreti in vigore sono tre, anche in questo caso su attività di recupero diverse dalla preparazione per il riutilizzo.

Nessuna disposizione sui rifiuti di imballaggio, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sulle migliaia di tipologie di rifiuto che possono ritornare ad essere prodotti.

Evidentemente non è questo il percorso che ci può condurre all’auspicata transizione a un modello di economia circolare e, tanto meno, a raggiungere gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero definiti e condivisi dalle nazioni europee.

L’Unione Europea ha preso atto dell’insuccesso di questa strategia, e con la Direttiva 2018/851/UE, ha affermato il principio secondo il quale le amministrazioni pubbliche competenti possono decidere valutando “caso per caso”, quindi valutando la capacità del singolo impianto di trasformare i rifiuti in prodotti, e senza obblighi di comunicazione alla Commissione Europea delle decisioni assunte. Prendiamone atto.

Le norme ci sono. La disparità di trattamento è impossibile

La soluzione è semplice, e dà le migliori garanzie di tutela dell’ambiente e della salute. Al termine di un’operazione di preparazione per il riutilizzo, così come di recupero, il gestore dell’impianto autorizzato deve ottenere un prodotto. Un prodotto conforme a tutte le prescrizioni contenute nelle norme europee e nazionali cogenti e nelle norme tecniche dalle prime richiamate. Un prodotto dotato di tutte le caratteristiche minime previste per legge per quel tipo di bene in un determinato ambito di utilizzo: requisiti minimi prestazionali, di sicurezza, di assenza – o limitata presenza – di sostanze ritenute pericolose per l’ambiente e la salute.

Un fusto, una cisternetta, uno smartphone, un computer portatile ottenuti da un trattamento di preparazione per il riutilizzo devono poter essere immessi sul mercato se completamente conformi ai requisiti minimi prescritti per l’immissione sul mercato di quel genere di prodotti.

Non servono norme aggiuntive, sono sufficienti quelle che giù disciplinano compiutamente l’immissione sul mercato europeo e nazionale ogni tipologia di prodotto, nuovo o rigenerato che sia. Inutile anche definire con decreto le tecnologie da impiegare nel processo di recupero: si rischierebbe di bloccare per anni la possibilità di adottare soluzioni più efficienti e con minore impatto ambientale.

La soluzione è a portata di mano ed è pienamente conforme alle recenti disposizioni europee. Ostacolare ancora i trattamenti di preparazione per il riutilizzo e di recupero è un comportamento che rende impossibile la concreta realizzazione dell’economia circolare.

Piacenza, 30 ottobre 2019

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