Ambiente e Costituzione: necessità indifferibile di una riforma

Ambiente e Costituzione: necessità indifferibile di una riforma

Nella nostra Costituzione sono contenute due norme, l’art. 9 e l’art. 32, che trattano, rispettivamente, di tutela del paesaggio (in una visione in realtà alquanto “utilitaristica”, con finalità di tipo prettamente estetico-turistico) e della salute (in una visione prettamente “sanitaria”), ma non direttamente di ambiente, come invece accade in molte altre costituzioni di Paesi considerati ben meno evoluti del nostro.

Così, quella portoghese (del 1976) riconosce “gli aspetti economici, sociali, e culturali oltre a quelli puramente ecologici”; quella del Perù (del 1979) parla di “diritto di vivere in un ambiente sano, ecologicamente equilibrato ed appropriato allo sviluppo della vita”; quella Argentina (del 1994) addirittura inserisce il concetto di “sviluppo sostenibile, di qualità della vita e di informazione ed educazione ambientale”.

E questa è una grave lacuna anche in relazione a quanto prevede la stessa Costituzione Europea.

Nella nostra Costituzione, invece, non solo non compare esplicitamente la definizione di ambiente, ma non c’è nemmeno un chiaro ed esplicito richiamo al dovere di protezione e di tutela del medesimo.

Nonostante ciò, e “spingendo” su una visione unitaria degli artt. 9 e 32 della medesima, ci ha pensato la giurisprudenza a colmare questa lacuna: per prima la Corte di Cassazione con la sentenza Cass. Pen. 20 gennaio 1983 (Mazzola), la quale così si esprime: “in tema di tutela dell’ambiente, la Costituzione con l’art. 9 collega aspetti naturalistici (paesaggio) e culturali (promozione dello sviluppo della cultura e tutela del patrimonio storico-artistico) in una visione non statica ma dinamica, non meramente estetica od intrinseca, ma di protezione integrata e complessiva dei valori naturali insieme con quelli consolidati dalle testimonianze di civiltà; allo stesso modo con l’art. 32 eleva la salute a diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività; mentre sotto altri profili assicura al diritto all’ambiente, in quanto espressione della personalità individuale e sociale, una adeguata protezione: ambiente come sede della partecipazione; oggetto di difesa per tutti; sostrato necessario per l’apprendimento, l’insegnamento, l’arte, la scienza; limite alla proprietà e all’iniziativa economica; oggetto del coagularsi di forze politiche”.

Solo nel 1987 si registra il primo, fondamentale intervento della Corte Costituzionale a colmare in qualche modo questa lacuna, che giunge addirittura ad affermare che pur nell’assenza letterale del concetto, “nel nostro ordinamento giuridico la protezione dell’ambiente è imposta da precetti costituzionali (artt. 9 e 32) ed assurge a valore primario ed assoluto” (sent. 30 dicembre 1987, n. 641).

Più recentemente la Corte è intervenuta ancora in argomento, innanzitutto con la fondamentale sentenza n. 227 del 2003, in cui si focalizza sul valore trasversale costituzionalmente protetto dell’ambiente, ed ancora nel 2009 con la sentenza n. 12 in cui, oltre a confermare il valore primario ed assoluto dell’ambiente, ne sottolinea le caratteristiche di conservazione ed utilizzabilità.

In argomento è intervenuta anche Cass, civ., sez. I, 9 aprile 1991, n. 4362, per cui «si è distinto tra ambiente quale risulta dalla disciplina relativa al paesaggio (che in quanto tale forma oggetto di tutela conservativa), ambiente preso in considerazione dalle norme poste a protezione contro fattori aggressivi (difesa del suolo, dell’aria, dell’acqua etc.), ed ancora, ambiente quale oggetto di disciplina urbanistica e di tutela del territorio, riconducendosi, poi, le nozioni così configurate, ai valori di protezione della natura, degli insediamenti umani e della qualità della vita, che trovano fondamento nelle disposizioni di cui agli artt. 9 e 32 della Costituzione. L’elemento unificante di tutte queste elaborazioni è, comunque, dato dal fatto che l’ambiente in senso giuridico va considerato come un insieme che, pur comprendendo vari beni o valori, quali la flora, la fauna, il suolo, l’acqua etc., si distingue ontologicamente da questi in quanto si identifica in una realtà priva di

consistenza materiale, ovvero “in un contesto senza forma”, come è stato detto con espressione particolarmente efficace».

Assiea ritiene un errore, per esempio, aver posto sullo stesso piano protettivo i beni ambientali (finalmente non più “bellezze naturali”) e quelli culturali, normati addirittura dal 1999 nell’ambito di un medesimo testo unico: un conto è la vita ed un altro la cultura e la storia. Un conto è il futuro ed un altro la memoria. Un conto è il bene ed un altro il bello.

Non solo. Se confondessimo l’ambiente con l’habitat dell’uomo dominante potremmo paradossalmente giustificare l’inserimento nel medesimo concetto di alcune “indispensabili” componenti, quali automobili, strade, televisori, computer e cellulari.

Infine, è importante analizzare brevemente anche il testo dell’art. 117, come modificato recentemente dalla legge di riforma del Titolo V della Costituzione, per cui lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (comma 2, lett. s).

Attenzione: affermare che la tutela dell’ambiente è di competenza nazionale non significa che l’ambiente sia costituzionalmente tutelato. Ci sarebbe bisogno di una esplicitazione puntuale.

Non si può, peraltro, non segnalare che, al momento in cui si scrive, sono state presentate alcuni disegni di legge costituzionale relative alla modifica dell’art. 9 della Costituzione (n. 83, 212 e 1203), tutti sostanzialmente concordi nell’aggiungere un comma al medesimo articolo, quando riteniamo sufficiente, dopo altre 70 anni, sostituire direttamente le parola “il paesaggio” con “l’ambiente” per dare ancor più forza e valore al concetto:

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Piacenza, 30 ottobre 2019

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