DL Semplificazioni e gestione rifiuti: si poteva fare di più?

AssIEA (Associazione Italiana Esperti Ambientali) nasce grazie al Presidente Prof. Stefano Maglia, uno tra i
più quotati esperti in diritto ambientale (già docente, per oltre vent’anni, di “Diritto ambientale” presso
l’Università degli studi di Parma) consulente e divulgatore che opera ai più alti livelli accademici e istituzionali,
Presidente e Amministratore Delegato di TuttoAmbiente S.p.A. – www.assiea.it. Il Presidente ha analizzato ed
espresso il suo prezioso parere su uno dei più significativi aspetti del nuovo DL Cingolani, la parte relativa alla
gestione dei rifiuti da parte delle Aziende italiane.
Nel DL Semplificazioni entrato in vigore l’1 giugno è cambiato qualcosa anche sulla responsabilità
per le imprese nella gestione dei loro rifiuti?
Effettivamente, anche se pochi ne stanno parlando, il decreto tra l’altro prevede anche alcune
significative novità immediatamente operative, in particolare nel campo della semplificazione nella
gestione dei rifiuti aziendali in un’ottica di incentivazione dell’economia circolare. Per quanto
riguarda le responsabilità, estremamente utile è per esempio il chiarimento relativo a quale
impianto ci si debba riferire per ottenere quell’attestazione di avvenuto smaltimento, introdotta
solo nel settembre scorso, indispensabile per esonerare l’impresa produttrice di rifiuti da
responsabilità qualora abbia avviato correttamente i propri rifiuti ad un centro di stoccaggio ed
abbia ricevuta la quarta copia del formulario. Da oggi si deve parlare infatti di “attestazione di avvio
al recupero o smaltimento”, chiarendo senza alcuna ombra di dubbio che tale attestazione debba
essere rilasciata dall’impianto intermedio di smaltimento. Capire esattamente fin dove si estende
questa responsabilità è fondamentale per evitare pesanti sanzioni.
Sul tema del riciclaggio dei rifiuti sono state superate anche le più evidenti perplessità relative
alla disciplina dell’End of Waste?
Sul tema del recupero dei rifiuti per trasformarli di nuovo in prodotti, ovvero l’applicazione reale del
concetto di riciclaggio, in Italia abbiamo fatto una serie di disastri. Basti pensare che dal 2018 ad
oggi si sono verificati tanti di quei “pasticci” normativi e giurisprudenziali che, per parecchio tempo
questo fondamentale processo, comunemente denominato End of Waste, è stato praticamente
paralizzato per mancanza di autorizzazioni. Ed in mancanza di autorizzazioni per gli impianti di
recupero le alternative sono solo tre: discarica, estero, Gomorra! Per fortuna verso la fine del 2019
c’è stata una parziale riforma che ha solo in parte riaperto le possibilità di poter richiedere tali
autorizzazioni, ma con un assurdo meccanismo solo italiano per cui dopo aver ottenuta
l’autorizzazione si rimane come sospesi in un limbo alla mercè di un meccanismo contorto e
potenzialmente illegittimo di super controllo “a campione”. Su questo punto troviamo all’art. 34
importanti modifiche, ma purtroppo ancora insufficienti per superare quell’ingiustificabile concetto
di “controllo a campione” di cui all’articolo 184 ter, comma 3- ter, il cui primo periodo, purtroppo,
è rimasto improvvidamente inalterato.
In generale sulla possibilità di gestire i propri scarti di produzione come non rifiuti sono previste
novità?
Direi di no. C’è da dire che qualcosa c’era già nel decreto “Circular economy” del settembre scorso
e un vago cenno nello stesso PNRR, in attesa di vedere il testo integrale “esploso”. Insomma manca
quel coraggio di spingere con decisione sul concetto di sottoprodotto, il più potente ed efficace
strumento della Circular Economy per non sprecare materie prime e per evitare di produrre rifiuti,
trasformando, ove possibile ed alle condizioni stabilite dalle legge, gli scarti di produzione industriale
in un sistema virtuoso di simbiosi industriale. Molti si dimenticano che la priorità nella gestione dei
rifiuti non è la raccolta differenziata (che senza impianti non serve a nulla), ma produrne sempre
meno e sprecare sempre meno risorse! Qualche accenno ad incentivi in tal senso era già previsto
nel DL Crescita del 2019, ma ora, e con tutte le risorse in arrivo, ci sarebbe bisogno di molto di più.
Se non ora, quando?
Per fortuna si tratta di un DL e pertanto ci sono tempo e spazio per modifiche che potranno essere
operate dalla Legge di conversione: speriamo bene.

Scarica il documento originale